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I RIFLESSI DELLA RIFORMA COSTITUZIONALE DEL 2001 SULLA POSSIBILITÀ PER LE REGIONI E GLI ENTI LOCALI DI EMANARE ATTI POLITICI: EVOLUZIONE GIURISPRUDENZIALE

CINGANO, VALENTINA

QUADERNI REGIONALI. RIVISTA TRIMESTRALE DI STUDI E DOCUMENTAZIONE, n.º 3/2009, pág. 805 a 813

1. Premessa. La nozione di atto politico: l'articolo 31 del r.d. n. 1054/1924 e la sottrazione al sindacato giurisdizionale. 2. L'atto politico e la riforma costituzionale del 2001. 3. L'indagine attinente al profilo soggettivo: le Regioni possono adottare atti politici? 3.1. L'orientamento interpretativo della dottrina anteriormente alla riforma costituzionale. 3.2. L'attuale assetto costituzionale della forma di Governo regionale. 3.3. Quali organi regionali possono adottare atti politici? 3.4. L'indagine sul profilo oggetivo: quali atti politici possono adotare le Regioni? 4. Atto politico ed ordinamento locale: insussistenza del profilo soggettivo. 5. Atto politico ed enti locali: casistica giurisprudenziale. 5.1. La revoca di un assessore da parte del sindaco è un atto politico? Aperture nella giurisprudenza di alcuni T.A.R. 5.2. Il Consiglio di Stato nega che l'atto di revoca dell'assessore abbia natura politica. 5.3. La successiva giurisprudenza dei T.A.R. aderisce all'orientamento fatto proprio dal Consiglio di Stato: l'atto di revoca dell'assessore è un atto amministrativo, seppure caratterizzato da ampia discrezionalità. 6. Ulteriore casistica giurisprudenziale. La nomina di rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, ai sensi dell'articolo 50.8 del d.lgs. n. 267/2000. 7. Conclusioni: solo le Regioni possiederebbero i requisiti soggettivi necessari per adottare un atto politico.

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